

Statuto della Società Genealogica della Svizzera Italiana (SGSI)
del 24 maggio 1997, revisionato il 24 aprile 2010.
TITOLO I - Ragione sociale, durata, qualifica, sede, scopo
Art. 1
Sotto la denominazione "Società Genealogica della Svizzera Italiana" (SGSI) si è costituita un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
La Società Genealogica della Svizzera Italiana fa parte della Società Svizzera di Genealogia (SSG).Art. 2
La sede della Società è presso il domicilio del segretario "pro tempore".
La sua durata è illimitata.
La Società è aconfessionale e apartitica.Art. 3
La Società ha lo scopo, in generale, di promuovere lo studio e la diffusione della scienza genealogica e delle discipline ad essa collegate; in particolare, di organizzare conferenze, esposizioni e convegni, di favorire le relazioni fra genealogisti, di promuovere pubblicazioni a carattere genealogico e delle scienze affini, nonché di eseguire ricerche e studi genealogici.
La Società non ha scopo di lucro.Art. 3bis
Le denominazioni di persone nel presente statuto, indicate al genere maschile, si riferiscono pure al genere femminile.
TITOLO II - Fondazione, mezzi finanziari, responsabilità
Art. 4
La Società si ritiene fondata quando l'Assemblea Generale costitutiva dei soci ha approvato il presente statuto.Art. 5
I soci versano annualmente una tassa sociale minima decisa dall'Assemblea d'anno in anno.Art. 6
L'attività della Società può essere inoltre finanziata tramite:
- Contributi volontari dei soci e di terzi;
- Il ricavato di manifestazioni, consulenze e attività sociali;
- Sussidi d'enti pubblici e privati;
- Donazioni e legati.
Art. 7
La Società è responsabile per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio: i membri della stessa sono esenti da qualsiasi responsabilità personale.
Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio della società.
TITOLO III - Soci
Art. 8
Abrogato.Art. 9
Viene allestito un "registro dei soci", che è sempre mantenuto aggiornato.
Esso è conservato presso la sede della Società.Art. 10
L'ammissione dei nuovi soci è decisa dal Comitato Direttivo.
La decisione del Comitato Direttivo è definitiva.Art. 11
Ogni socio ha la facoltà di dimettersi per la fine d'ogni anno sociale mediante preavviso scritto di due mesi al Comitato Direttivo.
In caso di mancato pagamento della quota sociale, dopo almeno due richiami scritti, il socio può essere radiato d'ufficio, previo preavviso nell'ultimo richiamo.
Un membro può essere escluso dalla Società per motivi gravi: l'esclusione, previo esame da parte del Comitato Direttivo e dietro sua proposta, è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti ed è inappellabile.
A seguito della dimissione o dell'esclusione, il nominativo del socio è cancellato dal relativo registro.Art. 12
L'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, può nominare dei soci onorari vitalizi.
Il titolo di "socio onorario" può essere attribuito a persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi sociali.
Il socio onorario gode interamente dei diritti statutari, ma è esonerato dal pagamento della tassa sociale.
TITOLO IV - Organi
Art. 13
Gli organi della Società sono:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- I revisori dei conti.
Art. 14
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Presidente in carica della Società e ogni qualvolta lo richiedano almeno i due quinti dei soci iscritti; essa è convocata dal Comitato Direttivo, ed ha le seguenti competenze:
Eventuali proposte da parte dei soci devono pervenire per iscritto al Comitato Direttivo non oltre i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea per esame e preavviso.
- Nomina del Comitato Direttivo e del Presidente;
- Nomina dei soci onorari, su proposta del Comitato;
- Decide l'importo della tassa sociale minima annuale;
- Nomina dei Revisori dei conti;
- Approvazione del rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio della Società; concessione del relativo scarico al Comitato Direttivo;
- Approvazione e modifica dello Statuto;
- Decisione di scioglimento della Società.
Art. 15
L'Assemblea è convocata per iscritto a domicilio, all'indirizzo noto al segretario, con preavviso di almeno dieci giorni; in casi urgenti con preavviso di almeno due giorni.
Ai soci dei quali è noto l'indirizzo e-mail, la convocazione può essere inviata per posta elettronica.
Ogni socio è responsabile per la notifica al segretario di eventuali cambiamenti dell'indirizzo postale o elettronico.Art. 16
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le votazioni dell'Assemblea avvengono di regola con il sistema della maggioranza semplice dei presenti.
Si applica la maggioranza qualificata nel caso previsto dall'Art. 20 dello Statuto.
In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell'Assemblea.Art. 17
Il Comitato Direttivo si compone di cinque a nove membri, nominati ogni tre anni dall'Assemblea.
Esso, nella persona del Presidente, rappresenta la Società di fronte a terzi.
Il Comitato Direttivo:
- Gestisce la Società;
- Amministra il patrimonio sociale;
- Decide l'ammissione di un nuovo socio;
- Tiene il registro dei soci;
- Cura i rapporti della Società con i terzi, in particolare con gli enti pubblici e privati;
- Esamina e preavvisa ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Esegue le decisioni dell'Assemblea;
- Prende tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo della Società;
- Nomina nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Si occupa d'ogni materia non espressamente di competenza dell'Assemblea.
Art. 18
I revisori dei conti, in numero di due, sono annualmente eletti dell'Assemblea; il loro mandato è rinnovabile.
Essi sono scelti al di fuori del Comitato Direttivo ed eventualmente anche al di fuori della Società.Art. 19
Le funzioni di membro del Comitato Direttivo sono onorifiche e non danno diritto a compenso.
È ammesso solo il rimborso delle spese.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 20
Lo scioglimento della Società può essere deciso solo da un'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti nel registro.Art. 21
In caso di scioglimento della Società l'eventuale patrimonio disponibile e l'archivio della stessa verranno devoluti prioritariamente all'Archivio di Stato del Cantone Ticino, oppure a un altro ente di diritto pubblico che ne garantisca la gestione secondo gli scopi statutari della disciolta Società.Art. 22
Abrogato.Art. 23
Per ogni contenzioso è competente il Foro giudiziario di Lugano.
L'Assemblea costitutiva della Società Genealogica della Svizzera Italiana è avvenuta il 24 maggio 1997 a Locarno.
Il presente statuto è stato revisionato parzialmente in occasione dell'Assemblea ordinaria di sabato 24 aprile 2010 a Bodio.
